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La disciplina italiana del riconoscimento ed esecuzione in Italia di Sentenze e provvedimenti stranieri in materia di crisi e di insolvenza

Indice dei contenuti

1. Considerazioni generali

1.1 Premessa

La crescente frequenza di rapporti internazionali fra soggetti privati comporta l’aumento delle situazioni che richiedono il ricorso all’autorità giudiziaria di un paese (c.d. Stato di origine) e la necessità che il provvedimento da essa emesso venga riconosciuto in un altro paese (c.d. Stato richiesto), per ivi produrre i suoi effetti. A queste esigenze risponde la disciplina relativa al riconoscimento di provvedimenti pronunciati nello Stato di origine e i suoi effetti nello Stato richiesto, che costituisce una forma particolare di cooperazione fra Stati. Il contenuto di tale disciplina dipende dal livello di reciproca fiducia (mutual trust) fra ordinamenti, sulla base di una valutazione di equivalenza nei prodotti giurisdizionali dello Stato di origine all’attività degli organi dello Stato richiesto, in quanto ispirata a valori non dissonanti fra i due stati e, quindi, meritevoli di apertura.

Il “riconoscimento” di una decisione straniera, in particolare, può comportare l’intervento della autorità dello Stato richiesto, affinché, all’esito di un procedimento, adotti una misura (c.d. delibazione), volta ad attribuire alla decisione i suoi effetti; ovvero, più frequentemente, si realizza in presenza delle condizioni previste a tale scopo (c.d. riconoscimento automatico), senza la necessità di una loro preventiva verifica e dichiarazione da parte di una autorità giudiziaria e salva la possibilità di promuovere un giudizio volto ad accertare la sussistenza delle relative condizioni, laddove la sussistenza di queste condizioni sia contestata ovvero laddove si voglia invocare particolari effetti a tale decisione e, in particolare, quelli esecutivi.

L’esigenza di riconoscere ed eseguire il provvedimento di apertura della procedura di crisi o di insolvenza in paesi differenti da quelli ove sia stata pronunciato può sorgere anche laddove la situazione di crisi o di insolvenza di una determinata impresa o soggetto interessi più ordinamenti giuridici. Il riconoscimento, in particolare, potrebbe consentire di evitare la promozione di un’altra procedura di insolvenza parallela in altri paesi; e di ottenere rimedi che avrebbero potuto ottenersi se l’equivalente procedura si fosse aperta nel foro domestico. Laddove, invece, più procedure relative allo stesso debitore vengano aperte in Stati differenti, all’esigenza di riconoscimento di una procedura rispetto all’altra procedura si affiancano esigenze di coordinamento e collaborazione fra le procedure aperte e i relativi organi.

D’altro canto, il riconoscimento e l’efficacia in uno Stato diverso da quello nel quale sono state assunte decisioni nell’ambito di procedure di crisi e di insolvenza ovvero che da esse derivano può essere utile al fine di stabilire la certezza della procedura di riconoscimento ed esecuzione, in modo che, se vengono forniti i documenti pertinenti, la sentenza soddisfi i requisiti di definizione e quelli di efficacia ed esecutività nello Stato d’origine; la persona che chiede il riconoscimento e l’esecuzione sia la persona appropriata e che, ove non sussistano motivi per rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione, la decisione possa essere riconosciuta ed eseguita.

Da qui l’esigenza di soffermarsi sulla disciplina del riconoscimento e sugli effetti nello Stato richiesto di decisioni di apertura ovvero assunte nell’ambito di procedure di crisi e di insolvenza aperte nello Stato di origine, sui quali il presente capitolo si sofferma.

1.2 Normativa applicabile

Il Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, al quale è dedicata altra sezione del presente Trattato, detta una disciplina specifica sul riconoscimento e sull’efficacia delle decisioni rientranti nell’ambito di applicazione di detto Regolamento, siano esse di apertura (art. 19), come pure relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura medesima ovvero all’esito di azioni che derivano direttamente dalla (e sono strettamente connesse alla) procedura (art. 32), ove rese in tutti i paesi dell’Unione europea, eccezione fatta per la Danimarca.

Laddove, invece, le sentenze oggetto di riconoscimento siano state pronunciate da giudici di Stati non appartenenti all’Unione europea ovvero della Danimarca; ovvero siano state pronunciate da giudici di Stati appartenenti all’Unione europea ma nell’ambito di procedure che non rientrano nell’ambito di applicazione materiale del Regolamento (UE) 2015/848, salve eventuali previsioni contenute in convenzioni bilaterali o multilaterali, troveranno applicazione le norme interne di diritto internazionale privato e processuale dettate dalla L. 218 del 1995, che non si occupano espressamente di procedure di crisi o di insolvenza ma, neppure, le escludono. Il nostro legislatore, infatti, nonostante le proposte formulate in occasione delle diverse proposte di riforma via via succedutesi nel tempo, non ha ritenuto opportuno, almeno finora, dettare disposizioni specifiche sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze straniere né, tantomeno, recepire le previsioni contenute nella Legge Modello UNCITRAL del 1997 sull’insolvenza transfrontaliera come pure della Legge Modello UNCITRAL del 2018 sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni relative a procedure di insolvenza, nonostante l’espresso richiamo ai principi elaborati in materia di insolvenza dall’UNCITRAL, contenuto nella legge delega n. 155 del 2017.

Pertanto, il nostro ordinamento consente il riconoscimento di sentenze straniere, secondo le disposizioni contenute nella L. 218 del 1995, ma non di procedure straniere e, in particolare, non disciplina il coordinamento e la cooperazione fra le medesime, invece disciplinata in ambito UNCITRAL. Nell’applicazione delle disposizioni della L. 218 del 1995, particolare rilievo assumono le disposizioni rilevanti del Codice della crisi e dell’insolvenza e, in particolare, l’art. 26, co. 1 del Codice della Crisi, che consente l’apertura in Italia di una procedura di insolvenza in presenza di una dipendenza, laddove all’estero sia stata aperta una procedura di insolvenza in presenza del centro degli interessi principali (COMI).

2. Riconoscimento in Italia di provvedimenti di accesso a procedure di crisi o di apertura di procedure di insolvenza pronunciate in uno Stato terzo

2.1 Efficacia di sentenze straniere

I provvedimenti pronunciati da una autorità giudiziaria o amministrativa in uno Stato terzo, di accesso a una procedura di crisi o di apertura di una procedura di insolvenza, sono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento e, pertanto, producono effetti dichiarativi e costitutivi, in presenza delle condizioni elencate all’art. 64 L. 218 del 1995. In caso di mancata ottemperanza o contestazione del riconoscimento della sentenza pronunciata in uno Stato terzo ovvero laddove sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere, ai sensi dell’art. 67 L. 218 del 1995, l’accertamento dei requisiti del riconoscimento, in via principale (co. 1) ovvero nel corso del processo e con efficacia limitata al giudizio medesimo (co. 3). A tal fine, peraltro, dovrà essere tenuta in considerazione la peculiarità dei provvedimenti ora citati e la disciplina dell’ordinamento in cui la sentenza da riconoscere è stata pronunciata.

Quanto precede differenzia la disciplina del riconoscimento del provvedimento di apertura di procedura di crisi o di insolvenza pronunciata in uno Stato terzo da quella applicabile a un provvedimento di apertura di una procedura di insolvenza, elencata nell’allegato A al Regolamento (UE) 2015/848, pronunciato in Italia ovvero in altro Stato membro, con l’eccezione della Danimarca, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848. In tal caso, infatti, il provvedimento di apertura sarà automaticamente riconosciuto e produrrà i suoi effetti negli altri Stati membri dell’UE ai quali trovi applicazione il ricordato regolamento, in virtù degli artt. 19 ss. del Regolamento (UE) 2015/848; e potrà essere riconosciuto in Stati terzi sulla base delle norme ivi previste in materia di riconoscimento di provvedimenti stranieri, fra i quali quelle dei paesi che abbiano recepito la legge modello dell’UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera.

2.2 Segue. La nozione di sentenza

Ai fini dell’applicazione degli artt. 64 e 67 L. 218 del 1995, la nozione di “sentenza” straniera andrà intesa come un qualsivoglia provvedimento pronunciato da una autorità giudiziaria straniera o da un’altra pubblica autorità al termine di un procedimento svoltosi con la regolare costituzione del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa; al di fuori del territorio della Repubblica; e che, se si fosse svolto in Italia, avrebbe condotto alla pronuncia di una sentenza, avente a oggetto l’accertamento, la costituzione o la modificazione o l’estinzione di un diritto soggettivo, di una capacità o di una situazione, e la possibile conseguente condanna.

Nel presente capitolo, l’attenzione sarà posta alle sentenze e ai provvedimenti stranieri di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ovvero di apertura di procedure di insolvenza transfrontaliere; pronunciati nell’ambito ovvero derivanti da tali strumenti o procedure.

2.3 Le condizioni per il riconoscimento

Al fine del riconoscimento in Italia della sentenza straniera di apertura di una procedura di crisi o di insolvenza, e della produzione degli effetti, in assenza di una normativa speciale, devono sussistere almeno alcune delle condizioni indicate dall’art. 64 L. 218 del 1995, nei termini di seguito indicati.

2.3.1 La competenza internazionale (art. 64, co. 1 lett. a) L. 218 del 1995)

Il giudice italiano adito per il riconoscimento di un provvedimento pronunciato in uno Stato terzo dovrà, anzitutto, verificare se il giudice che l’ha pronunciato potesse conoscere della vicenda secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano e, quindi, fosse munito della c.d. competenza internazionale. A tal fine, in particolare, dovrà valutare se la decisione sia stata pronunciata in un paese terzo da cui è ragionevole che una sentenza di quella natura provenga, con quell’oggetto, sulla base dei principi che regolano, in Italia, la competenza giurisdizionale.

È discusso se il giudice italiano adito per il riconoscimento debba valutare la sussistenza o meno di una perfetta coincidenza fra i titoli di giurisdizione impiegati all’estero e quelli operanti in Italia, come indicati nell’art. 11 CCI. Laddove detto giudice applichi il criterio più restrittivo, che consente una maggiore certezza nella applicazione della norma, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera pronunciata in uno Stato terzo, la sussistenza del requisito di cui all’art. 64, co. 1 lett. a) L. 218 del 1995 potrà ritenersi confermata ove il giudice dello Stato terzo, nell’affermare la propria giurisdizione, abbia considerato, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, la sussistenza del COMI del debitore al momento della presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza, in linea con quanto previsto tanto dall’art. 11, co. 1 CCI quanto dal Regolamento (UE) 2015/848, tenuto conto della rilevanza della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della legge modello UNCITRAL.

Pertanto, ove, secondo l’ordinamento italiano, il COMI di una società insolvente non si trovi all’estero (a dispetto di quanto ritenuto dal giudice straniero che invece, ritenendo sussistente quel presupposto, ha dichiarato aperta una procedura di insolvenza), la sentenza straniera potrebbe non essere riconosciuta, nell’ambito di una valutazione in via incidentale ex art. 67, co. 3 L. 218 del 1995, e il giudice italiano, ove venga accertata l’esistenza del COMI in Italia, su istanza di parte potrebbe aprire nello Stato una procedura di insolvenza nei confronti di quel debitore.

2.3.2 Il rispetto delle garanzie processuali e i requisiti della sentenza straniera (art. 64, co. 1, lett. b), c), d) e g) L. 218 del 1995)

Il giudice italiano adito, al fine del riconoscimento, dovrà altresì valutare il rispetto degli altri criteri dettati dall’art. 64, co. 1 L. 218 del 1995 e verificare se la sentenza straniera in materia di crisi e di insolvenza:

a) sia stata pronunciata previa verifica del rispetto delle garanzie processuali fondamentali del resistente, in osservanza di quanto previsto dall’art. 64, co. 1 lett. b) e c) L. 218 del 1995. A tal fine, in particolare, dovrà essere valutata: (i) la regolare instaurazione del contraddittorio, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e nel rispetto dei diritti essenziali di difesa; nonché (ii) che le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia sia stata dichiarata in conformità di tale legge. In particolare, ai fini della valutazione del rispetto del diritto di difesa del convenuto nel procedimento per l’apertura di una procedura di crisi o di insolvenza, dovrà essere verificato se il resistente abbia potuto costituirsi nel procedimento; ovvero se il debitore possa impugnare la sentenza resa senza la sua partecipazione, laddove l’ordinamento di provenienza non preveda la preventiva convocazione del debitore.

b) sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata, in osservanza di quanto previsto dall’art. 64, co. 1 lett. d) L. 218 del 1995. A tal fine il giudice dovrà valutare se la sentenza abbia deciso definitivamente su un conflitto tra le parti del processo e possa impedire la riproposizione di analoga lite fra le parti. Pertanto, le sentenze straniere provvisoriamente esecutive e ancora soggette a impugnazione ordinaria nell’ordinamento di provenienza non possono essere automaticamente riconosciute, nonostante la loro eventuale efficacia esecutiva, a differenza di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2015/848, che dispone che un provvedimento fallimentare pronunciato all’estero può avere rilievo in un altro Stato membro non appena sia divenuto efficace in quello d’origine.

c) rispetti l’ordine pubblico dello Stato italiano, in osservanza di quanto previsto dall’art. 64, co. 1 lett. g) L. 218 del 1995. Con tale nozione, nella interpretazione restrittiva adottata dalla giurisprudenza, il legislatore italiano fa riferimento all’insieme dei principi reputati supremi o fondamentali della Costituzione, e subordina, di conseguenza, l’apertura ai valori giuridici stranieri, incorporati in un provvedimento giudiziale, al rispetto dei ricordati principi. In passato sono stati ritenuti rilevanti i presupposti di fatto per l’apertura del concorso (quali la qualità di imprenditore commerciale) e lo stato di insolvenza o di crisi. A seguito dell’estensione dell’assoggettabilità a procedure concorsuali, nell’ordinamento italiano, anche a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali ovvero a soggetti che non soddisfano determinati requisiti dimensionali, tale requisito ha perso rilevanza ai fini della valutazione della contrarietà all’ordine pubblico. Oggi assume maggiore rilievo la valutazione del tipo di procedura concorsuale aperta e dei suoi effetti, in particolare il rispetto del principio della par condicio creditorum. Non rileva, ai fini del riconoscimento, la mancanza di motivazione della sentenza straniera, qualora sia stato garantito il contraddittorio ed essa sia passata in giudicato.

2.3.3 La non contrarietà con altra sentenza italiana passata in giudicato (art. 64, co. 1, lett. e) L. 218 del 1995)

Al momento della richiesta di riconoscimento, il giudice adito dovrà valutare che la sentenza straniera non contrasti con una precedente sentenza passata in giudicato pronunciata da un giudice italiano. Non è pacifico se il giudice debba verificare il contrasto di effetti fra le due pronunce ovvero limitarsi a verificare identità di parti e oggetto, a prescindere dal contenuto. È stato ritenuto ammissibile il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di apertura di una procedura di insolvenza liquidatoria, nonostante l’esistenza in Italia di un decreto di rigetto di analoga richiesta, stante la diversa natura dei provvedimenti. Al contrario, il riconoscimento di una sentenza straniera di apertura di una procedura di insolvenza liquidatoria è stato ritenuto incompatibile con una sentenza italiana di omologa di un concordato nella liquidazione giudiziale, come pure di omologa di un concordato preventivo.

Quanto, invece, al riconoscimento di una sentenza straniera di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale in presenza di una sentenza italiana di apertura di una liquidazione giudiziale passata in giudicato prima della richiesta di riconoscimento, l’interpretazione compatibile con il nostro ordinamento (anche alla luce dell’art. 26, co. 1 CCI) è quella che induce il giudice italiano richiesto a escludere il riconoscimento, a differenza di quanto accade laddove si consenta l’apertura di una procedura di insolvenza ovvero di uno strumento di regolazione della crisi in Italia, nonostante una pronuncia estera nel luogo in cui il debitore ha il COMI. Sul punto si rinvia, tuttavia, a quanto verrà detto oltre.

2.3.4 La pendenza di un processo davanti a un giudice italiano per l’apertura di una procedura di insolvenza fra le stesse parti, iniziato prima del processo straniero (art. 64, lett. f), L. 218/1995)

La norma che pone questa condizione al riconoscimento disciplina un’ipotesi particolare di litispendenza, oggetto di una disciplina generale nell’art. 7 della L. 218/1995, ed è volta a prevenire il conflitto di giudicati e a garantire soluzioni uniformi in presenza di ordinamenti diversi. In particolare, laddove, pendente in Italia un procedimento, venga promosso in uno Stato terzo un altro procedimento fra le stesse parti, all’esito del quale venga ivi pronunciata una sentenza prima della pronuncia in Italia, la sentenza straniera non potrà essere riconosciuta in Italia, salva la possibilità di un accertamento incidenter tantum con efficacia limitata al giudizio in corso in cui venga invocata, ai sensi dell’art. 67, co. 3, L. 218/1995.

A conferma delle difficoltà esistenti in assenza di una normativa specifica in materia di riconoscimento di sentenze straniere in materia di crisi e insolvenza, è ampiamente discusso se l’art. 64, lett. f), L. 218/1995 possa trovare applicazione in ambito concorsuale, anche tenuto conto della difficoltà di rinvenire perfetta identità tra i procedimenti pendenti in Italia e all’estero, non tanto con riguardo all’imprenditore quanto con riguardo alle procedure aperte (che potrebbero avere finalità diverse fra loro) e, anche in presenza di procedure con medesime finalità, con riguardo ai creditori e alla massa attiva coinvolti.

Secondo un orientamento, poiché in ambito concorsuale rileva, ai fini degli effetti della pronuncia, la prevenzione della data di deposito della sentenza che apre la procedura concorsuale rispetto alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di apertura, ove si ritenesse applicabile l’art. 64, co. 1, lett. f), in ambito concorsuale, la norma andrebbe interpretata nel senso che il giudicato concorsuale straniero, reso da un giudice giurisdizionalmente competente, non potrebbe trovare ingresso in Italia ove qui sia stato pronunciato un provvedimento di apertura di un’analoga procedura a carico del medesimo soggetto, senza necessità che la sentenza emessa dal giudice interno sia già passata in giudicato.

Laddove, invece, il procedimento straniero per l’apertura di una procedura di crisi o di insolvenza sia stato promosso prima del procedimento italiano avente ad oggetto l’accesso a strumenti della crisi e dell’insolvenza o una procedura di insolvenza, e il giudice straniero non si sia ancora pronunciato al momento della proposizione del giudizio italiano, ove sia eccepita la pendenza del procedimento straniero nel giudizio italiano ed esso riguardi le stesse parti, il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice italiano dovrà valutare l’eventuale sospensione ai sensi dell’art. 7 della L. 218/1995, in attesa dell’esito del procedimento straniero; e potrà accogliere tale istanza ove ritenga opportuno trovarsi davanti a un quadro già definito di beni coinvolti in quella procedura e della soddisfazione ottenuta dai creditori insinuatisi nella medesima. In assenza di identità fra parti, oggetto e titolo, l’eccezione di litispendenza internazionale non potrà essere accolta, con la conseguenza che il giudice italiano non potrà disporre la sospensione in attesa dell’esito del processo straniero.

3. Gli effetti del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di accesso a procedure di crisi o di apertura di procedure di insolvenza pronunciate in uno Stato terzo

(In assenza di apertura di un’analoga procedura in Italia, con o senza beni del debitore in Italia)

3.1 Effetti della sentenza straniera extracomunitaria dichiarativa di insolvenza e loro possibili limitazioni

I provvedimenti stranieri in materia di accesso a procedure di crisi o di insolvenza, ove riconosciuti in uno Stato diverso da quello di pronuncia (efficacia extra moenia), possono produrre effetti sulla persona del debitore, sui beni del debitore situati nello Stato in cui il riconoscimento produce i suoi effetti e sui diritti dei creditori. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sui modelli applicabili alle procedure di insolvenza con elementi di internazionalità (universalità, territorialità, universalità limitata). La scelta del modello incide significativamente sull’individuazione degli effetti della sentenza estera di apertura.

In generale, è discusso se la dichiarazione di apertura pronunciata all’estero produca, una volta introdotta nell’ordinamento italiano, i medesimi effetti attribuiti alla dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale italiana, ovvero solo quelli attribuiti dalla lex concursus straniera (teoria dell’estensione degli effetti), con la conseguente legittimazione del curatore straniero a esercitare anche in Italia i propri poteri. Per evitare abusi (forum shopping), si ritiene che la sentenza straniera non possa avere in Italia effetti maggiori dei propri nello Stato di origine né di quelli di una corrispondente sentenza italiana (teoria del doppio limite), ferma la clausola di ordine pubblico.

Occorre dunque valutare quali effetti la pronuncia estera sia idonea a produrre in Italia, se per produrli sia necessario l’exequatur ex art. 67 L. 218/1995 e da quando tali effetti decorrono.

3.2 Effetti sulla persona del debitore. Riconoscimento della nomina del curatore, legittimazione ad agire e trasferimento del potere di rappresentanza

In assenza di ostacoli al riconoscimento, la pronuncia straniera produce nell’ordinamento italiano gli effetti relativi allo status del debitore come soggetto assoggettato a procedura di insolvenza. Di conseguenza, possono operare anche in Italia, se compatibili, gli effetti personali previsti dalla legge dello Stato di apertura (ad es. limitazioni di capacità, interdizioni o ineleggibilità a cariche sociali).

Il riconoscimento della sentenza di apertura comporta anche il riconoscimento della nomina del curatore straniero e gli attribuisce legittimazione a stare in giudizio in Italia in luogo del debitore. Il curatore potrà promuovere azioni patrimoniali in Italia (ad esempio, revocatoria ordinaria se il bene si trova in Italia). Nell’ambito del processo, il giudice valuterà in via incidentale, ai sensi dell’art. 67, co. 3, L. 218/1995, la pronuncia estera e i suoi effetti sui beni e rapporti compresi nella procedura.

3.3 Spossessamento del debitore dei beni siti in Italia a favore del curatore straniero

Si discute se l’apertura all’estero comporti automaticamente, ove previsto dalla legge straniera, la perdita della disponibilità dei beni anche in Italia. Un orientamento ammette lo spossessamento quale effetto del riconoscimento automatico, fermo l’eventuale exequatur per l’azione esecutiva e la possibilità di trascrivere la sentenza nei pubblici registri e chiedere misure cautelari. Un diverso orientamento ritiene, invece, che finché non sia attribuita efficacia esecutiva ex art. 67 L. 218/1995, il debitore conservi in Italia la disponibilità del patrimonio e i creditori possano proseguire azioni esecutive individuali.

3.4 Divieto di azioni esecutive e cautelari e interruzione delle procedure esecutive pendenti in Italia

Quando il debitore sottoposto a procedura estera ha beni in Italia, è controverso se il riconoscimento della sentenza straniera comporti il divieto di promuovere azioni esecutive e cautelari individuali o l’interruzione di quelle pendenti, se l’ordinamento estero prevede un analogo divieto (in termini simili all’art. 150 CCI). Chi nega tale effetto rileva l’impossibilità per i creditori di insinuarsi in Italia a una procedura estera; chi lo afferma richiama la tutela della par condicio creditorum. In quest’ultimo caso, il curatore straniero proporrà opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o potrà subentrare nelle esecuzioni in corso intervenendo ex art. 499 c.p.c., allegando la sentenza estera. È discussa la necessità o meno dell’exequatur ex art. 67 L. 218/1995 ai fini dell’operatività del divieto/interruzione.

3.5 Azioni che derivano dall’apertura della procedura di insolvenza ed esecuzione di relative sentenze straniere

A seguito dell’apertura, il curatore straniero può esercitare in Italia le azioni collegate alla procedura previste dalla legge dello Stato di apertura, per ottenere, ad esempio, l’inefficacia di atti compiuti dopo l’apertura su beni e diritti siti in Italia. Sulle azioni revocatorie esercitate in Italia dal curatore estero, una parte della dottrina ammette la legittimazione, mentre un’altra la esclude ritenendo necessario lo svolgimento in Italia di un’esecuzione concorsuale.

Quanto all’estensione in Italia degli effetti della sentenza estera sull’ulteriore patrimonio dopo l’apertura di altra procedura all’estero, un arresto della Suprema Corte – anteriore alla L. 218/1995 – l’ha esclusa, valorizzando la connessione tra profili cognitivi ed esecutivi del fenomeno concorsuale.

Si discute sulla estensione degli effetti della sentenza di apertura della procedura di crisi o di insolvenza in Italia sul patrimonio sito all’estero dopo la apertura di altra procedura all’estero. La Suprema Corte, nell’unica sentenza conosciuta in proposito, sia pure anteriore alla entrata in vigore della L. 218 del 1995, l’ha esclusa, in considerazione delle intime connessioni che animano il profilo cognitivo e quello esecutivo del fenomeno fallimentare.

3.6 Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni della sentenza straniera e apposizione dei sigilli

Non sembrano, infine, sussistere dubbi in merito alla ammissibilità della richiesta di iscrizioni, trascrizioni o annotazioni nei pubblici registri da parte del curatore straniero della sentenza straniera di apertura di una procedura di crisi o di insolvenza, senza necessità di attivare la procedura ex art. 67 L. 218 del 1995. In caso di rifiuto alla trascrizione della sentenza straniera da parte del conservatore dei registri immobiliari, richiesto dal curatore straniero, si discute, invece, in merito ai rimedi esistenti.

3.7 La data di efficacia in Italia della sentenza di apertura di procedura di insolvenza straniera

Ulteriore questione riguarda la data di efficacia in Italia di una sentenza straniera di apertura di una procedura di insolvenza, ai fini del suo riconoscimento ex art. 64 L. 218 del 1995 e, di conseguenza, ai fini della produzione degli effetti che derivano dal suo riconoscimento automatico.

Secondo alcuni, la sentenza produce i suoi effetti dal suo passaggio in giudicato, in linea con quanto previsto dall’art. 64, lett. d) L. 218 del 1995. Ove, invece, si voglia ritenere il passaggio in giudicato una condicio iuris per la circolazione in Italia di un provvedimento straniero di apertura di fallimento, la questione relativa alla efficacia va valutata secondo quanto stabilito nell’ordinamento in cui la sentenza straniera è stata pronunciata. A nulla rilevando, nel caso da ultimo menzionato, che il giudicato straniero produca tutti gli effetti previsti ovvero solo quelli compatibili con l’ordinamento italiano, nel rispetto della sopra ricordata teoria della “doppia confinazione degli effetti”, tenuto conto che, secondo l’art. 49, co. 4 CCI, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata da un giudice italiano produce i suoi effetti dal momento della pubblicazione.

A nulla può, invece, rilevare, ai fini della decorrenza degli effetti della sentenza straniera di apertura di una procedura di insolvenza, l’eventuale soddisfacimento di adempimenti pubblicitari – attualmente non esistenti in Italia, a differenza che in altri stati – che assicurino la conoscenza delle pronunce straniere di apertura di procedure di crisi o di insolvenza in Italia.

4. Apertura di una procedura in Italia successivamente alla apertura all’estero di una procedura di crisi o di insolvenza

4.1 L’apertura successiva di una procedura in Italia, in presenza di una dipendenza del debitore, successivamente all’apertura di una procedura in uno Stato terzo

L’apertura di una procedura a carico del debitore nello Stato terzo nel quale sia situato il suo COMI non preclude al debitore la possibilità di essere assoggettato in Italia ad una procedura di insolvenza ovvero di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza. In tal senso si esprime l’art. 26 CCI, che si pone in contrasto con il principio del rilievo della litispendenza internazionale sancito dall’art. 7 della L. 218 del 1995; come pure con il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, dettato dall’art. 64 L. 218 del 1995.

L’art. 26, co. 1 CCI richiede, ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza in Italia, la presenza di una dipendenza, ma non si esprime sulla efficacia della procedura eventualmente aperta in Italia, a differenza di quanto accade, invece, laddove trovi applicazione il Regolamento (UE) 2015/848. In assenza di un regime di coordinamento fra la procedura aperta all’estero e quella aperta in Italia, come previsto, invece, dalla normativa UNCITRAL; come pure in considerazione del fatto che il riconoscimento riguarda le decisioni piuttosto che la procedura, è controverso se l’art. 26, co. 1 CCI esprima la sussistenza di un principio di territorialità, di un principio di universalità limitata ovvero consenta l’apertura in Italia di una procedura di carattere universale, a fianco di altra procedura di carattere universale all’estero.

L’apertura della procedura italiana potrà avvenire su istanza di creditori ovvero dello stesso amministratore straniero, che invochi la decisione straniera, a prova dello stato di insolvenza, facendo valere, ai sensi dell’art. 64 L. 218 del 1995 citato, gli effetti dichiarativi e costitutivi della sentenza straniera.

4.2 Segue. L’apertura di una procedura in Italia, in presenza del COMI del debitore, successivamente all’apertura di una procedura in uno Stato terzo

Laddove, invece, venga accertata l’esistenza del COMI nel territorio dello Stato italiano, il giudice adito potrà aprire in Italia una procedura di insolvenza principale, in base a quanto previsto dall’art. 3, co. 1 del Regolamento (UE) 2015/848 (e dall’art. 11 CCI), nonostante l’apertura di una analoga procedura da parte di uno Stato terzo. A nulla potrà rilevare l’accertamento della esistenza all’estero del COMI effettuata da giudice straniero, a differenza di quanto previsto nell’ambito del citato Regolamento con riguardo ad una procedura aperta in uno Stato membro, ad eccezione della Danimarca.

Resterà salva la possibilità da parte di chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche dello stesso amministratore della procedura straniera aperta in uno Stato terzo, di contestare la richiesta e anche d’ufficio, vuoi nel procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza in Italia; vuoi all’esito del procedimento, mediante impugnazione del provvedimento per difetto di giurisdizione mediante reclamo ex art. 51 CCI ovvero mediante regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, cpv. CCI.

La decisione di apertura della procedura italiana conseguente all’accertamento dell’esistenza in Italia del COMI sarà assoggettata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848 e, pertanto, sarà riconosciuta e produrrà i suoi effetti in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca. Per produrre i suoi effetti in un Paese terzo, tuttavia, la decisione di apertura dovrà essere riconosciuta in tale Paese, in osservanza delle disposizioni ivi previste.

4.3 La gestione di procedure parallele relative allo stesso debitore

In entrambi i casi ora ricordati, sussisteranno due procedure parallele – una in uno stato terzo e una in Italia – di natura territoriale, salvo l’eventuale riconoscimento all’estero, con un rischio di frazionamento del patrimonio del debitore conseguente a tale situazione e di disparità del trattamento dei creditori, a seconda della procedura nella quale facciano far valere i loro diritti.

A conclusioni analoghe dovrebbe pervenirsi laddove, invece, la sentenza straniera di apertura di una procedura di crisi o di insolvenza non possa essere riconosciuta in Italia. In tal caso, penderanno a carico dello stesso debitore due procedure distinte e coesistenti, una italiana, di carattere sicuramente universale, e l’altra estera, non riconosciuta in Italia. In tal caso, per far valere i loro diritti, i creditori avranno l’onere di insinuare i loro crediti in entrambe le procedure di insolvenza.

Nella gestione di tali procedure, gli organi delle medesime dovranno tenere conto degli effetti delle medesime negli Stati interessati, e dovranno valutare se coordinare le loro attività, mediante accordi o protocolli, analogamente a quanto avviene nella gestione di gruppi transfrontalieri in crisi o insolventi, ferma restando l’assenza, in Italia, di norme che impongano un obbligo di coordinamento fra gli organi della procedura aperta in uno Stato terzo e quello della procedura aperta in Italia. A conclusioni diverse, ovviamente, si potrebbe giungere laddove fosse stata adottata la ricordata legge modello UNCITRAL del 1997, che valorizza l’assistenza e la cooperazione fra organi di stati diversi e privilegia vie e metodi per garantire efficienza a tutte le procedure.

5. Gli effetti del riconoscimento, in Italia, dei provvedimenti stranieri di apertura di una procedura di crisi e di insolvenza in caso di contemporanea pendenza in Italia di procedure nei confronti del medesimo debitore che abbia in Italia una sede secondaria

5.1 Premessa

Come già ricordato sopra, l’art. 26, co. 1 CCI consente al giudice italiano di ammettere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettare ad una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana l’imprenditore che in Italia abbia una dipendenza, laddove sia stata aperta analoga procedura all’estero a carico del medesimo, laddove ivi abbia il COMI. Ove la normativa contenuta nella L. 218 del 1995 e nel CCI fossero ritenute compatibili fra loro, nel senso di introdurre un modello equiparabile a quello della universalità limitata contenuto nel Reg. (UE) 2015/848 – con una procedura principale aperta all’estero e una procedura territoriale e secondaria aperta in Italia – ferma l’efficacia degli effetti dell’apertura territoriale ai beni siti in Italia, rimarrebbe aperta la questione degli effetti dell’apertura della procedura principale aperta all’estero, automaticamente riconosciuta in Italia. Si discute, peraltro, in tal caso, in merito a quali effetti possa produrre in Italia un provvedimento di apertura di una procedura di crisi o di insolvenza dichiarata all’estero, ove si voglia aprire ovvero sia stata aperta in Italia, in virtù di quanto previsto dall’art. 26, co. 1 CCI, una procedura di insolvenza riguardante il medesimo debitore. In assenza di un espresso richiamo normativo, non trova applicazione alla fattispecie l’art. 20 Reg. (UE) 2015/848, che estende in un altro Stato membro tutti gli effetti di una procedura di insolvenza previsti dalla legge dello Stato di apertura, e gli effetti che la sentenza straniera di apertura di una procedura di insolvenza è idonea a produrre vanno valutati caso per caso.

5.2 L’accertamento dello stato di insolvenza all’estero e possibile (conseguente) apertura in Italia di una procedura di insolvenza su di essa fondata

La sentenza straniera di apertura di una procedura di crisi o di insolvenza, ove riconosciuta in Italia, non produce, automaticamente, l’apertura di una nuova procedura di insolvenza; e non porta alla designazione, in Italia, di un tribunale concorsuale, di un giudice delegato o di un curatore. Un provvedimento di ammissione ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ovvero di apertura di una procedura di insolvenza in Italia, peraltro, potrà essere dichiarato sulla base dell’accertamento dello stato di crisi o insolvenza contenuto nella sentenza straniera, purché la nozione di crisi o di insolvenza dello stato straniero in cui la sentenza è stata pronunciata sia sovrapponibile, almeno nelle sue caratteristiche essenziali, a quella italiana; ovvero ove, alla luce della legge italiana, il debitore assoggettato ad una procedura di crisi o di insolvenza all’estero e che rivesta la qualifica di imprenditore commerciale, possa essere ammesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ovvero assoggettato ad una procedura di insolvenza in Italia mediante una indagine autonoma, svolta ab initio nel procedimento italiano.

5.3 Segue. Gli effetti del provvedimento straniero in caso di apertura di procedimento di insolvenza in Italia

In caso di ammissione ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ovvero di apertura di una procedura di insolvenza in Italia, dovrà valutarsi se il provvedimento straniero di apertura della procedura di insolvenza possa essere, o meno, riconosciuto in Italia ai sensi dell’art. 64 L. 218 del 1995.

Ove il riconoscimento non sia ritenuto ammissibile, penderanno a carico dello stesso debitore due procedure distinte e coesistenti, una italiana, di carattere universale, e l’altra estera, non riconosciuta in Italia. In tal caso, i creditori avranno l’onere di insinuare i loro crediti in entrambe le procedure di insolvenza.

Ove, invece, il provvedimento straniero terzo possa essere riconosciuto in Italia, e qui il debitore venga ammesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ovvero venga aperta una procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 26, co. 1 CCI, penderanno in Italia due procedure concorrenti ad eguale titolo, con le complicazioni che questo può comportare, non potendo operare gli obblighi di coordinamento previsti dal Regolamento (UE) 2015/848. Sempre che non si ritenga possibile coordinare le due procedure sulla base del criterio della prevenzione; ovvero si voglia affermare la ricorrenza di un principio di “universalità limitata”. Stante l’efficacia universale della sentenza italiana, gli organi della procedura italiana dovranno impostare una delimitazione della massa attiva di competenza della procedura nazionale, funzionale al ruolo di procedura secondaria o principale, con un equo correttivo alla estensione attribuita alla giurisdizione italiana.

5.4 Segue. Effetti in Italia in ordine ai diritti dei creditori della procedura di insolvenza dichiarata all’estero

Ove si ammetta, come ritiene parte della dottrina, l’apertura in Italia di una procedura secondaria territoriale, a seguito dell’apertura di una procedura di insolvenza principale all’estero, il curatore straniero non potrà promuovere un’azione esecutiva sui beni oggetto della procedura secondaria. Pertanto, il curatore della procedura di insolvenza straniera potrà insinuare in Italia il credito riconosciuto in una sentenza straniera; ovvero l’intera massa passiva del fallimento estero. Si discute in merito alla necessità del procedimento ex art. 67 L. 218 del 1995 per attribuire al curatore straniero tale legittimazione ad insinuare al passivo della procedura di insolvenza italiana un credito riconosciuto in una sentenza straniera ovvero l’intera massa passiva della procedura di insolvenza straniera, mentre si esclude che l’avvenuta insinuazione di un credito al passivo di una procedura di insolvenza straniera possa costituire motivo di esclusione della domanda nella procedura di insolvenza italiana. L’ammissione nella procedura di insolvenza italiana dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, così che si tenga conto di quanto i creditori – stranieri ma anche italiani – abbiano già ottenuto sulla base di procedure di insolvenza straniere.

6. Provvedimenti emessi nell’ambito di una procedura di ristrutturazione o di insolvenza ovvero da essa derivanti. Loro effetti

6.1 Premessa

Nell’ambito di una procedura di ristrutturazione o di insolvenza, a seguito della decisione di apertura aperta in uno Stato terzo, possono essere pronunciate decisioni: (i) relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura medesima ovvero (ii) all’esito di azioni che derivano direttamente dalla (e sono strettamente connesse alla) procedura. Inoltre, prima ovvero a seguito della decisione di apertura aperta in uno Stato terzo, possono essere pronunciati provvedimenti cautelari e misure protettive dei beni del debitore.

6.2 Provvedimenti oggetto di riconoscimento

Rientrano nella prima categoria di decisioni, quelle relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura medesima, pronunciate dal medesimo giudice dello Stato terzo che ha aperto la procedura di ristrutturazione o di insolvenza, sono molteplici e possono riguardare, fra le altre, la nomina di alcuni organi della procedura o la loro sostituzione; l’autorizzazione degli organi di procedure di insolvenza a compiere determinati atti; la modifica della decisione di apertura della procedura; l’ammissione al passivo di un credito; la liquidazione del patrimonio e la distribuzione dell’attivo; la ristrutturazione dell’impresa e la chiusura della procedura di crisi o di insolvenza. Fra queste ultime rientrano i provvedimenti di omologa di accordi di ristrutturazione, siano essi volti vuoi a superare la situazione di crisi e di insolvenza del debitore ovvero a chiudere la procedura di liquidazione. La crescente attenzione alle procedure di ristrutturazione – in ambito internazionale ed europeo – rende rilevante il riconoscimento di sentenze e provvedimenti resi nell’ambito di tali procedure negli Stati terzi, diversi da quello in cui le decisioni relative al loro svolgimento e alla loro chiusura sono state rese. Va, tuttavia, evidenziato come gli strumenti attualmente disponibili siano stati modellati avendo riguardo alle procedure di insolvenza di natura liquidatoria, e, pertanto, non appaiono ancora idonei a consentire una agevole circolazione delle decisioni rese nell’ambito di procedure di ristrutturazione.

Rientrano nella seconda categoria, le decisioni pronunciate da un giudice di uno Stato terzo, vuoi all’esito di azioni – revocatorie ovvero ordinarie – derivanti dalla apertura di una procedura di crisi o di insolvenza, esercitate da curatori di procedure di insolvenza aperte all’estero o in Italia. Inoltre, prendendo spunto dalla giurisprudenza della CGUE in relazione al Regolamento (CE) 1346/2000, rientrano nella ricordata categoria, al fine del riconoscimento in Italia, le decisioni assunte all’esito di azioni promosse dal curatore di una procedura aperta in uno Stato terzo nei confronti dell’amministratore della società sottoposta a procedura di insolvenza; ovvero promosse tra curatori della procedura, rispettivamente, principale e secondaria; ovvero promosse dal debitore insolvente tornato in bonis volta ad accertare la nullità della cessione di una partecipazione sociale compiuta dal curatore durante la pendenza della procedura.

Da ultimo, rientrano fra i provvedimenti provvisori e conservativi quelli pronunciati, prima o dopo la domanda di apertura della procedura o a questa collegati, da un giudice di uno Stato terzo o di uno Stato dell’Unione europea nell’ambito di procedure non comprese nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/848, volti a proteggere la massa, i piani di ristrutturazione ovvero a proteggere i diritti dei creditori pendente la procedura, al fine di assecondare le esigenze della procedura, tenendo conto della sua natura e dei suoi scopi. In particolare, tali misure possono comprendere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori; il divieto di scioglimento di contratti pendenti; il divieto di aprire una procedura di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

6.3 Riconoscimento e condizioni

Salvo quanto previsto da convenzioni internazionali e dal Regolamento (UE) 2015/848, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti ora ricordati, pronunciati da un giudice o da una autorità straniero, trova la sua disciplina, come già ricordato, negli artt. 64 e 67 L. 218 del 1995, in assenza, nel nostro ordinamento, di una disciplina specifica. Pertanto, tali decisioni sono automaticamente riconosciute in Italia, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 64 ss. L. 218 del 1995. La valutazione della sussistenza dei requisiti, in particolare, dovrà essere operata caso per caso, avendo riguardo al tipo di sentenze, decisioni o provvedimenti stranieri da riconoscere in Italia e l’eventuale procedura o meccanismo nel quale debbano trovare ingresso.

In termini generali, in caso di inottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera; come pure ove sia necessario procedere ad esecuzione forzata, il giudice adito dovrà, anzitutto, accertare la esistenza di una stretta correlazione tra la competenza giurisdizionale straniera e quella italiana e, cioè, se la controversia, sulla base di qualsivoglia criterio di giurisdizione, avrebbe potuto essere conosciuta dai giudici italiani (art. 64, lett. a) L. 218 del 1995). Circostanza che si verifica, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11, co. 1 e 4 CCI in materia di determinazione della giurisdizione italiana, laddove il giudice che abbia pronunciato la sentenza straniera da riconoscere sia stato determinato avendo riguardo al COMI del debitore assoggettato a procedura concorsuale straniera.

Quindi, il giudice dovrà accertare che l’atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa (art. 64, lett. b) L. 218 del 1995); e le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia sia stata dichiarata in conformità a tale legge (art. 64, lett. c) L. 218 del 1995).

Inoltre, dovrà essere verificato che la sentenza straniera da riconoscere sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata (art. 64, lett. d) L. 218 del 1995) e non sia contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato (art. 64, lett. d) ed e) L. 218 del 1995). Il giudice adito dovrà altresì verificare che non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero (art. 64, lett. f) L. 218 del 1995). Pertanto, non dovrebbe rilevare la pendenza davanti ad un giudice italiano di un processo che abbia avuto inizio prima del processo straniero, in presenza di differenti elementi identificativi delle azioni. Infine, il giudice italiano dovrà verificare che le disposizioni contenute nella sentenza straniera non producano effetti contrari all’ordine pubblico (art. 64, lett. g) L. 218 del 1995), inteso come principi supremi o fondamentali della Costituzione.

6.4 Efficacia

I provvedimenti ora ricordati produrranno in Italia gli effetti previsti dal diritto dello Stato terzo di apertura della procedura, in virtù di un principio di fiducia reciproca fra ordinamenti. In termini generali, il riconoscimento, anche in via incidentale, riguarderà gli effetti sostanziali e processuali delle decisioni ancillari straniere previsti dalla lex concursus ovvero dalla diversa legge applicata dal giudice straniero, nei confronti del debitore e dei rapporti giuridici pendenti, come pure gli effetti di natura sostanziale previsti dall’ordinamento italiano, ove sussistenti secondo l’ordinamento di origine.

Al fine di comprenderne la portata e gli effetti dei provvedimenti stranieri, il giudice italiano dovrà effettuare una valutazione di similarità e identità di caratteristiche di tali provvedimenti con quelli emessi nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza italiani. Ad esempio, il provvedimento di omologa di un piano di ristrutturazione approvato in uno Stato terzo produrrà i suoi effetti anche nei confronti di quei creditori che non abbiano partecipato alla procedura e votato a favore, ove così previsto dalla legge dello Stato di origine, dovendo l’efficacia per tutti i creditori, prevista dalla lex fori concursus, prevalere sulla legge applicabile ai rapporti dai quali i diritti trovino fondamento, sulla base delle norme di conflitto; i provvedimenti di omologa di accordi equiparabili al concordato nella liquidazione giudiziale pronunciati all’estero, invece, faranno venire meno, in tutto o in parte, gli effetti determinati da precedente apertura di procedura di insolvenza all’estero e nel nostro ordinamento.

7. Profili processuali relativi al procedimento ex art. 67 L. 218 del 1995

Con riguardo, infine, ai profili processuali relativi al giudizio di riconoscimento di un eventuale provvedimento di apertura di una procedura di insolvenza, avuto riguardo al procedimento ex art. 67 L. 218 del 1995, trova applicazione l’art. 30-bis del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Tale norma dispone che, in tutti i casi in cui è necessario il contraddittorio, trova applicazione il rito semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies ss. cod. proc. civ., applicabile anche ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l’efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.

La legittimazione attiva spetta al curatore straniero, al debitore e a tutti coloro che abbiano interesse all’estensione della massa attiva. Ove, invece, il giudizio di riconoscimento sia instaurato in ragione di una contestazione o di mancata ottemperanza, la legittimazione attiva potrà essere riconosciuta in capo al terzo convenuto in revocatoria dal curatore straniero, quale destinatario degli effetti che la pronuncia spiega nell’ordinamento italiano. La legittimazione passiva, invece, spetta al solo fallito, in ragione dell’incidenza diretta ed indiretta, patrimoniale e no, della delibazione sulla sua sfera giuridica. I terzi che intendano opporsi alla concessione dell’esecutività della sentenza straniera di apertura di una procedura di insolvenza, infine, potranno spiegare il loro intervento nel giudizio promosso dinanzi alla Corte d’Appello; ovvero promuovere il giudizio di opposizione ex art. 404, co. 1, cod. proc. civ. avverso la sentenza che conceda l’exequatur.

Con riguardo alla competenza, in assenza di dubbi in merito alla competenza per materia della Corte d’Appello, sussistono, invece, perplessità con riguardo alla competenza per territorio, che l’art. 30 del D.Lgs. 150/2011, come novellato dal D.Lgs. 149/2022, di attuazione della legge delega n. 206/2021 richiamato dall’art. 30-bis, co. 6 D.Lgs. 150/2011, come novellato dal D.Lgs. 149/2022, di attuazione della legge delega n. 206/2021, determina avuto riguardo al luogo in cui il richiedente intende dare attuazione alla sentenza e, cioè, in cui sono destinati a prodursi gli effetti del provvedimento. Tenuto conto che, in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, l’attuazione della sentenza può avvenire in luoghi diversi, è possibile adottare i criteri già presenti anteriormente all’entrata in vigore della L. 218 del 1995, utilizzando, a seconda della funzione del riconoscimento, i criteri del forum rei sitae, ove il riconoscimento sia finalizzato alla vendita di beni in Italia; del forum contractus, ove il riconoscimento sia finalizzato alla revoca di un contratto o di un pagamento; come pure il criterio generale della residenza o del domicilio del debitore. Ferma la idoneità della pronuncia della Corte d’appello adita a rendere efficace la sentenza in Italia e la sanatoria dell’eventuale vizio di incompetenza, in caso di mancata tempestiva eccezione, sollevata con comparsa di risposta.

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